Art. 8.
(Attività lavorativa).

      1. Lo Stato promuove l'inserimento dei cittadini affetti da talassemia, da drepanocitosi e da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche nel mondo del lavoro.
      2. La talassemia, la drepanocitosi e le altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono compatibili con il diritto all'inserimento nel mondo del lavoro, anche quando, a seguito degli accertamenti medico-legali, venga determinata l'invalidità al 100 per cento e venga concesso il diritto all'indennità di accompagnamento.
      3. L'accertamento delle residue capacità lavorative è eseguito dai centri di cui all'articolo 3, annotato, su richiesta degli interessati, sulla tessera di cui all'articolo 4 e fa fede ai sensi di legge.
      4. La certificazione di cui al comma 3 del presente articolo dà diritto alla

 

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iscrizione negli elenchi speciali di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.